LEGALIZZAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI – UNA RISPOSTA DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

Pubblicato il 19 Gennaio 2012 alle 11:33 16 Commenti

In seguito a una discussione sul gruppo di STL su facebook, una delle iscritte si è presa la briga di interrogare il Ministero degli Affari Esteri sulla funzione della legalizzazione di atti e documenti e sulle modalità con le quali viene espletata. Ne avevo già parlato QUI, ma trovo utilissima la risposta del Ministero, che pubblico volentieri con l’autorizzazione di Lucia Caravita (la collega che ha sollevato la discussione sul gruppo).

In particolare mi interessa la parte in cui si fa riferimento ai traduttori professionisti iscritti all’Albo dei CTU. Molti dei nostri tribunali consentono che l’asseverazione sia effettuata da chiunque (in generale sono esclusi solo i parenti della persona per la quale l’asseverazione è effettuata). Tuttavia le richieste di asseverazione provenienti dall’estero fanno spesso riferimento alla figura del traduttore “ufficiale” o “esperto”. Per evitare al cliente di dover rifare tutta la procedura dall’inizio perché respinta dal soggetto estero destinatario, io consiglio sempre che ad asseverare sia un traduttore professionista iscritto all’Albo dei CTU. Questa figura NON E’ un traduttore “ufficiale”, ma è quanto più si avvicina al traduttore giurato che viene richiesto all’estero. Lo so che molti storceranno il naso, lo so che da noi non esistono traduttori giurati ma solo traduzioni giurate (perfettamente legali se il tribunale non richiede al traduttore nessun tipo di iscrizione). Lo so… Ma mi piace pensare ad un servizio al cliente che tenga conto del risultato che quest’ultimo deve raggiungere.

Ecco qua la risposta del Ministero:

“La legalizzazione, che riguarda atti e documenti che devono essere fatti valere all’estero in Paesi con cui non vigono accordi internazionali che prevedono l’esenzione dalla legalizzazione, consiste nell’attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma (per esteso) su un documento, nonché dell’autenticità della firma stessa. Per gli atti redatti dai notai e dai funzionari degli Uffici Giudiziari sono competenti le Procure della Repubblica nel cui circondario ha sede il pubblico ufficiale che ha redatto l’atto. Per tutti gli altri atti amministrativi è competente la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo. L’Ufficio competente controlla che la firma apposta sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito Registro custodito nell’Ufficio stesso.

L’annotazione dell’apostille viene effettuata al posto della legalizzazione quando i documenti formati nello Stato devono essere prodotti sul territorio di uno degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione adottata all’Aja il 5 ottobre 1961 (abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri) o ad essa hanno aderito in seguito (vedere sito Internet).

Per quanto riguarda la traduzione questa segue le stesse regole in materia di legalizzazione dell’atto a cui è collegata. Non esistendo in Italia la figura professionale del traduttore ufficiale, viene di norma richiesta dai Paesi esteri la traduzione da parte di traduttori giurati iscritti all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) esistenti presso ogni Tribunale. Poichè la decisione di accettare una traduzione giurata/ufficiale/asseverata o meno è del Paese dove il documento deve essere presentato, sarà quindi necessario accertarsi caso per caso se viene accettata anche una traduzione effettuata da altri soggetti.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15.12.1980 (…) nell’intervenire sulla problematica delle traduzioni ha fornito una definizione di tale figura: “per traduzioni ufficiali devono intendersi tutti coloro in grado di fornire una traduzione ‘ufficiale’ di un testo straniero, e cioè quei soggetti che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma della ‘ufficialità’ in forza di una preesistente abilitazione (iscrizione agli albi) o mediante successive procedure (es. giuramento)

  1. gabriella rammairone ha detto:

    Molto interessante. Grazie.
    Quindi c’è la conferma che “chiunque” può “giurare” le traduzioni di atti in lingua straniera verso l’italiano. O sei a conoscenza di casi in cui ci sono stati problemi?
    Gabriella

  2. Sabrina Tursi ha detto:

    Ciao Gabriella, in realtà ogni tribunale, al momento, fa a modo suo su questo punto (e molti altri per la verità…). In alcuni tribunali ti sarà richiesto di essere iscritta all’albo dei CTU per giurare un documento, in altri no. A Pisa, tanto per farti un esempio, può giurare chiunque, salvo i partenti della persona che commissiona l’asseverazione.

    E’ importante, prima di recarsi ad asseverare, contattare la cancelleria competente e farsi dire esattamente che cosa richiedono.

    • gabriella rammairone ha detto:

      Ciao. Anche a Napoli può giurare chiunque salvo i parenti. Come consigli nel tuo post, è molto importante verificare quali siano le regole nel luogo di destinazione.
      Grazie ancora.
      Gabriella

  3. cd ha detto:

    A Milano, lo stesso come a Pisa! Evviva…

  4. elena ha detto:

    Grazie per l’articolo, è molto utile!

  5. Maria Antonelli ha detto:

    Ciao Sabry,
    sulla base di quanto ci eravamo già dette a Pisa, anche a Roma può giurare “chiunque” salvo i parenti,
    Ti ringrazio dell’utile consiglio di contatare la cancelleria competente.
    Buon lavoro!
    Maria

  6. Natalia Marangoni ha detto:

    Ciao, l’unico posto che conosco in cui possono giurare solo gli iscritti all’albo dei Periti/CTU è Padova, che mi pare effettui anche un apposito esame ai traduttori prima di iscriverli. Per il resto, in alcuni posti possono giurare veramente tutti, ad eccezione del diretto interessato. Inoltre non viene neppure verificato se chi giura conosca o meno la lingua in cui è effettuata la traduzione. Esiste quindi il caso di dipendenti delle agenzie di traduzione che giurano tutte le traduzioni verso tutte le lingue straniere con cui lavorano, pur non essendo né traduttori né tanto meno periti/CTU.
    Difficilmente nel Paese di destinazione si accorgono della differenza, anche perché di certo non sono in possesso dei nomi di tutti gli iscritti agli albi italiani e danno per scontato che chi giura sia competente ed autorizzato (come accade nella maggior parte degli altri Stati europei)…
    ciao
    Natalia

    • Sabrina Tursi ha detto:

      Ciao Natalia, grazie della partecipazione alla discussione.
      A me che capitato con più di un cliente di dover prendere in mano la pratica ex novo, come CTU, perché era stata respinta quella da loro precedentemente inoltrata allo Stato estero.
      Si trattava di persone cui è stata chiesta, dopo l’asseverazione, una certificazione della qualità di perito del traduttore che, nei loro specifici casi, non poteva essere fornita in quanto l’asseverazione era stata effettuata da traduttore non iscritto agli Albi.

      Credo che ci siano anche altri Tribunali, oltre a Padova, in cui si permetta di asseverare solo ai traduttori iscritti all’Albo. A breve dovrebbero uscire i risultati del sondaggio condotto da MAria Antonietta Ferro sulle modalità di iscrizione all’Albo dei CTU e di asseverazione. Penso ne vedremo delle belle.

  7. laimpertinente ha detto:

    Ciao Sabrina, grazie per il tuo contributo e per aver condiviso la risposta del Tribunale, che lascia pero’ il tempo che trova, visto che ogni Tribunale è un mondo a sé. A Genova, ad esempio, puo’ asseverare e legalizzare chiunque e per qualunque lingua. Se sei un traduttore, non chiedono l’iscrizione all’Albo, anzi alcuni commessi non sanno neanche che esista (!). Un caro saluto, silvina

  8. Luciana Palma ha detto:

    A Roma può giurare chiunque, ma da circa 3 anni hanno cambiato il verbale di Giuramento. Ovvero, quando firmi il verbale, devi indicare se sei iscrito o meno all’Albo dei CTU. Se sei iscrito, ti viene chiesto anche di indicare il numero di iscrizione.
    Invece presso altri tribunali (es. Tribunale di Firenze) c’è un unico verbale dove il fimatario indica le sue generalità (incluso l’indirizzo) e giura di aver tradotto fedelmente il documento originale.

  9. korina ha detto:

    il traduttore lo devo pagare io??? o devo solo pagare la marca da bollo??

    • Sabrina Tursi ha detto:

      Il traduttore è pagato dal committente, certo. Il quale si accollerà i costi della traduzione, del servizio di asseverazione e di eventuale legalizzazione dell’atto, oltre alle marche.

  10. popi ha detto:

    quanto mi costerebbe far tradurre 4 fogli ?

    • Sabrina Tursi ha detto:

      Per farle un preventivo preciso in termini di tempi e costi ho bisogno di vedere il documento e sapere da quale lingua a quale lingua vuole che sia tradotto. Se il documento deve essere asseverato e legalizzato mi indichi per favore anche il paese di destinazione della pratica.
      Può scrivermi a questo indirizzo: sabritursi@alice.it
      Saluti


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