Lo split payment per i liberi professionisti | Il Fisco per i Traduttori

Pubblicato il 19 Luglio 2017 alle 7:19 0 Commenti

di Giuseppe Bonavia

Fra le novità amministrative e fiscali del 2017 ce n’è una che è passata quasi inosservata, forse perché è entrata in vigore proprio in piena estate: dall’1 luglio 2017 vige l’obbligo di applicare lo “Split Payment” (molti lo chiamano scissione dell’IVA) per tutti i liberi professionisti che emettono fatture nei confronti della pubblica amministrazione.

Mediante questo meccanismo gli Enti della Pubblica Amministrazione, quando riceveranno le fatture riferite alle prestazioni professionali, pagheranno ai professionisti solo l’importo riferito al compenso e non l’importo afferente l’IVA, che sarà versata direttamente dagli Enti committenti all’Erario.

L’IVA dovrà comunque essere indicata in fattura da parte del professionista che la emette, ma, non essendo riscossa, non genererà il debito nei confronti dell’erario.

In fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Split Payment Art. 17-ter, c.1-quater DPR 633/72”.

Per tutto quanto sopra, in considerazione del fatto che è obbligatorio emettere fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, sarà importante ricordare di compilare l’apposito campo destinato alle operazioni in Split Payment.

Ho ritenuto opportuno segnalare questa novità ai traduttori ed interpreti perché, se hanno una partita IVA in qualità di liberi professionisti, sono direttamente coinvolti dalla portata della nuova norma, e potranno quindi farsi una ragione del fatto che riceveranno pagamenti apparentemente insufficienti in relazione a fatture emesse con IVA ma soggette ormai allo split payment.

È bene sottolineare che i traduttori che svolgono l’attività sotto forma di società di persone o impresa individuale (e che quindi sono iscritti al competente Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio) erano già assoggettati allo split payement in precendenza.

A titolo di commento faccio osservare che, quanto alla sostanza, nulla cambia a seguito della novità illustrata: l’IVA, che fino a giugno veniva riscossa insieme al compenso, sarebbe stata oggetto di versamento alla fine del periodo di competenza, quindi essa era e rimane neutrale nei confronti delle tasche del traduttore. Quanto al compenso, che oggi viene percepito al netto dell’IVA, sarà trattato con le stesse norme e regole fiscali precedenti.

Giuseppe Bonavia è Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Pisa, titolare dal 1990 di uno studio di consulenza e assistenza fiscale. Dal 2005 tiene corsi, seminari ed incontri dedicati a traduttori ed interpreti indipendenti o associati; collabora stabilmente con STL tenendo corsi in aula e effettuando eventi formativi e aggiornamenti on-line su piattaforma webinar. Dal 2015 fornisce consulenze in ambito fiscale e contributivo a prezzi convenzionati per i traduttori allievi di STL.

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