Novità fiscali 2017: alcune precisazioni | Il Fisco per i Traduttori

Pubblicato il 21 Febbraio 2017 alle 7:34 0 Commenti

di Giuseppe Bonavia

Abolizione dei modelli INTRA

Dopo la pubblicazione delle novità contenute nei provvedimenti di legge di fine 2016, tutte orientate a riformare le regole contabili e dichiarative dei titolari di partita IVA a partire dal 2017, finalmente si è fatta chiarezza su alcuni punti controversi o non chiari. Anzitutto possiamo oggi affermare che l’abolizione dell’obbligo di invio dei modelli INTRASTAT per i titolari di partita IVA che compiono operazioni intracomunitarie è abolito per metà, nel senso che sono stati aboliti gli invii dei modelli INTRA riferiti agli acquisti da operatori intra UE, mentre rimane l’obbligo di compilazione ed invio dei modelli INTRA relativi alle fatture emesse verso i soggetti intracomunitari. In sostanza, quindi, rimarrà l’obbligo trimestrale di elencare le fatture emesse nei confronti degli operatori UE.

Credito di imposta

Quanto all’istituzione di un credito di imposta di € 100,00 che pareva essere destinato a tutti gli operatori, questo non costituirà una facilitazione spettante a traduttori ed interpreti, che purtroppo non ne godranno.

IRAP professionisti

Ci sono infine novità interessanti in materia di giurisprudenza sull’IRAP dei liberi professionisti.

Come detto più volte, sono numerosissimi i casi di traduttori titolari di partita IVA individuale che di fatto non sarebbero (anzi non sono) tenuti al versamento dell’imposta in quanto non dotati di struttura autonoma organizzata, il che costituisce il presupposto impositivo dell’IRAP. Segnalo un recentissimo orientamento della Corte di Cassazione, che, con ordinanza n.20610 del 12 ottobre 2016, ha stabilito il principio per il quale non è idoneo a configurare il presupposto della autonoma organizzazione il versamento da parte del contribuente di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista.

In particolare il principio statuito dalla Suprema Corte segna un nuovo ed utile passo avanti rispetto alla precedente giurisprudenza, che nel corso degli anni ha per così dire colmato un vuoto normativo dovuto al fatto che il Legislatore non ha mai avuto premura di fissare inequivocabili limiti numerici, dimensionali o comunque quantitativi ai fini di delineare la struttura autonoma organizzata debitrice dell’IRAP. Ora, in base a questo ultimo chiaro principio dettato dalla Corte, non è sufficiente ad integrare il presupposto impositivo il versamento da parte del contribuente di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista, e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo. Quindi anche i traduttori che pagano compensi a colleghi non legati da una stabile collaborazione possono essere considerati esclusi dall’area applicativa dell’IRAP e potranno quindi iniziare, se lo riterranno opportuno, la pratica tendente a farsi rimborsare da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’IRAP pagata (se non dovuta) negli ultimi 48 mesi.

Naturalmente se si intende dare inizio alla pratica di richiesta di rimborso è raccomandabile la massima prudenza ed attenzione nel valutare con grande obiettività se davvero sussiste ed è documentabile la situazione soggettiva di esonero dall’IRAP.

Giuseppe Bonavia è Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Pisa, titolare dal 1990 di uno studio di consulenza e assistenza fiscale. Dal 2005 tiene corsi, seminari ed incontri dedicati a traduttori ed interpreti indipendenti o associati; collabora stabilmente con STL tenendo corsi in aula e effettuando eventi formativi e aggiornamenti on-line su piattaforma webinar. Dal 2015 fornisce consulenze in ambito fiscale e contributivo a prezzi convenzionati per i traduttori allievi di STL.

Questi argomenti sono stati anche oggetto di un recente webinar (20 gennaio), la cui registrazione è ancora a disposizione, per chi volesse acquistarla e approfondire quanto sopra.

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