Rimborsi IRAP a prima richiesta – un post di Giuseppe Bonavia

Pubblicato il 12 Aprile 2013 alle 10:24 0 Commenti

irapBuone notizie sul fronte dei rimborsi Irap a prima richiesta.

Ricevo e inoltro molto volentieri da parte di Giuseppe Bonavia, e aggiungo che di questo e altro si parlerà in modo approfondito in occasione del corso che terrà a Torino l’11 maggio prossimo per STL (Gli adempimenti fiscali e contributivi di traduttori/interpreti professionisti). Le iscrizioni sono aperte, e fino al 13 aprile si può approfittare della tariffa ridotta.

Buona lettura! Sabrina Tursi

“Segnalo che le Agenzie delle Entrate, in varie parti di Italia, discostandosi dalle precedenti abitudini, hanno iniziato recentemente a effettuare i rimborsi dell’IRAP richiesta con apposita istanza da liberi professionisti individuali. Si tratta dell’IRAP chiesta a rimborso da molti liberi professionisti titolari di partita IVA, ed in particolare traduttori free-lance, che chiedevano di tornare in possesso delle somme ingiustamente versate a titolo di IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) in quanto pagata nei precedenti 4 anni ma di fatto non dovuta. Il presupposto della richiesta di rimborso è normalmente l’assenza di uno degli elementi essenziali per l’applicazione dell’imposta stessa, ed è costituito dal fatto che è tenuto a pagare l’IRAP quel soggetto che si è dotato di una autonoma organizzazione. Giusto per chiarire il concetto, l’autonoma organizzazione è quell’aggregazione virtuosa di beni e risorse umane che di fatto può lavorare e produrre reddito anche in assenza del titolare dell’azienda; è pertanto evidente che in quasi tutti i casi un traduttore free-lance, operando con una struttura che coincide quasi esclusivamente con la sua stessa figura personale, quindi senza alcuna autonoma organizzazione, non è tenuto a pagare l’IRAP. Molti traduttori hanno pertanto tentato la via del recupero dell’imposta pagata, facendo istanza apposita alla Agenzia delle Entrate ed attendendone l’esito;  di fronte al silenzio-rifiuto degli Uffici Fiscali si sono poi rivolti alle rispettive Commissioni Tributarie Provinciali  presentando  ricorso tendente a far valere i propri diritti, e molto spesso ne hanno tratto il risultato sperato: le Commissioni, valutati i singoli casi, hanno spesso emesso sentenze con cui hanno costretto le Agenzie delle Entrate a rimborsare l’IRAP richiesta.

Vale la pena di sottolineare che come accennato sopra sino ad oggi vi è stata  una vera e propria prassi da parte delle Agenzie delle Entrate, le quali non davano quasi mai esito alle istanze di rimborso, per quanto motivate, e il contribuente si vedeva costretto a presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per vedersi riconoscere il diritto al recupero. Negli ultimi tempi, diversamente, forse per evitare il rischio di essere condannati a pagare le spese di giudizio in caso di soccombenza, gli Uffici sembrano essersi orientati verso una valutazione delle istanze caso per caso; ne consegue che nei casi più fortunati procedono ad effettuare il rimborso richiesto (con lentezza, ma lo fanno); in altri casi decidono di rimborsare l’IRAP solo dopo che è stato presentato ricorso, ma comunque prima che si tengano le udienze del processo tributario, quindi prima di conoscere l’esito del giudizio. Tutto ciò non può che incoraggiare i contribuenti che sono nelle condizioni idonee a presentare le istanze di rimborso in modo dettagliato e tempestivo.” (Giuseppe Bonavia)


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