Sono illegittimi gli accertamenti basati esclusivamente sulle risultanze degli Studi di Settore | di Giuseppe Bonavia

Pubblicato il 2 Luglio 2013 alle 14:50 4 Commenti

studi_settoreRicevo da Giuseppe Bonavia (il nostro docente dei corsi sugli adempimenti fiscali  cui sono tenuti traduttori/interpreti professionisti) e inoltro molto volentieri. Il dibattuto argomento degli Studi di Settore, tra l’altro, sarà oggetto di approfondimenti in aula, durante un corso on line che stiamo progettando proprio con lui per l’autunno.

Buona lettura e grazie mille Giuseppe per la preziosissima informazione!

“I programmi ministeriali che effettuano il calcolo dei ricavi o compensi desumibili dall’applicazione degli studi di settore sono stati molto recentemente aggiornati.

Anche se sono stati introdotti correttivi anti-crisi, che in qualche modo mitigano le risultanze dell’applicazione del software di calcolo, tenendo conto della contingenza economica attuale, i contribuenti titolari di partita IVA assoggettati agli Studi di Settore potrebbero ugualmente risultare non congrui e/o non coerenti con le risultanze degli Studi di Settore della loro categoria.

Un contribuente non congruo e/o non coerente, tuttavia, non deve necessariamente temere un accertamento fondato esclusivamente su tali risultanze.

Infatti i  compensi (o ricavi) calcolati dal programma GE.RI.CO, che elabora su base statistica i ricavi del contribuente mediante applicazione degli Studi di Settore, costituiscono una presunzione semplice, che, per costituire prova di effettivo maggior reddito non dichiarato, deve essere supportata da ulteriori elementi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tale principio si è consolidato anche e soprattutto grazie alla Giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed anche le Agenzie delle Entrate sono tenute a rispettarlo.

In conseguenza di tutto ciò, il contribuente che si trova in situazione di non congruità potrà essere oggetto di accertamenti solo se l’Amministrazione Finanziaria disporrà di altri elementi tali da far ritenere che la reale capacità contributiva del dichiarante sia diversa da quella risultante dalla sua dichiarazione dei redditi.

Di fronte ad accertamenti fondati esclusivamente su Studi di Settore in modo automatizzato, pertanto, il contribuente potrà immediatamente far valere istanza di annullamento in autotutela, o comunque adire le vie deflative di contenzioso senza necessariamente procedere all’istaurazione di un vero e proprio processo presso le Commissioni Tributarie.”

  1. Riccardo Grosso ha detto:

    Buongiorno,
    mi chiedevo da quando avesse valenza questa informazione. Solo per chi è ancora in attività? O anche per chi ha pagato su consiglio della Confartigianato (altra simpatica associazione da discutere)? GRAZIE MILLE

    • Sabrina Tursi ha detto:

      Giuseppe Bonavia mi dice che l’informazione è valida per tutti gli eventuali avvisi di accertamento che potrà emettere l’Ag Entrate sulle dich.redditi degli anni scorsi nei confronti di tutti coloro che erano soggetti agli studi di settore, indipendentemente dal fatto che ad oggi siano o meno in attività.
      Ciao!

  2. ernesto ha detto:

    Io ho subito un accertamento dall’ufficio dell’entrate nel 2010 riguardante il 2006 ed in base agli studi di settore c’era la non rotazione adeguata del magazzino.Ho iniziato a pagare nel 2011 un totale di 76000,00 €,ora mi mancano 4 rate e che sono molto pesanti in questo momento.Vorrei sapere se potrei ancora appellarmi con questa bella informazione .
    GRAZIE TANTE


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