TRADUTTORI SI DIVENTA – La conclusione del contratto | Un articolo di Luca Lovisolo

Pubblicato il 14 Settembre 2014 alle 15:47 0 Commenti

legge

 

Uno dei temi trattati durante il nostro corso on line per aspiranti traduttori che partirà il 14 ottobre prossimo, sarà quello delle tutele professionali del traduttore (Modulo I, lezione 3)

Riportiamo qui sotto un articolo del docente, Luca Lovisolo, relativo alla stipulazione del contratto.

Buona lettura!

Riassumiamo qui il quesito di una traduttrice che aveva suscitato molto interesse su una rete del settore e che poneva questo problema: il cliente mi ha detto informalmente che mi affida una traduzione e che mi manderà il contratto scritto. Mi ha pregato di cominciare, intanto mi ha fatto sottoscrivere un accordo di riservatezza specifico per questo incarico. Posso procedere, anche se non ho il mandato scritto? Non è meglio sospendere l’esecuzione della traduzione, sino a quando non riceverò il contratto firmato?

Il timore della traduttrice è che, al momento della fatturazione, il cliente adduca di non averle mai realmente affidato il lavoro e cerchi così di non pagare il corrispettivo. Presumiamo che la traduttrice abbia parlato con qualcuno che all’interno dell’impresa ha il potere di conferirle l’incarico. Nonché che il fatto sia accaduto in Italia e sul rapporto prevalga il diritto italiano.

Spesso si confonde il documento contrattuale formale (il cosiddetto «pezzo di carta») con la conclusione sostanziale del contratto. Salvo i casi nei quali la legge prescrive forme o formule specifiche (non è questo il caso per il contratto d’opera ex artt. 2222 sgg. CC Italia, che riguarda il nostro lavoro), la conclusione (cioè la stipulazione) del contratto è determinata dalla concorde manifestazione della volontà delle parti.

Il cliente ha pregato la traduttrice via mail di iniziare il lavoro e le ha richiesto di sottoscrivere un accordo di riservatezza che non è generale per tutti gli incarichi eventualmente conferiti, ma è specifico per questo singolo incarico. Siamo così in presenza di un «fatto concludente», ossia di un comportamento assunto dal cliente che permette di escludere una volontà contraria alla conclusione del contratto. Se la controparte ha richiesto alla traduttrice di firmare l’accordo di riservatezza specifico per quella traduzione, si deve escludere che non avesse la volontà di far eseguire tale traduzione.

La volontà del cliente di concludere il contratto (perciò di affidare l’incarico alla traduttrice) pare quindi chiaramente manifestata da ben due circostanze concordanti: la richiesta esplicita di iniziare il lavoro e la sottoscrizione dell’accordo di riservatezza. Ciascuna basterebbe anche singolarmente a manifestare la volontà conclusiva del cliente. Con queste premesse, la scrittura del documento contrattuale da parte dell’amministrazione ha il sapore di un adempimento formale che non influenza la conclusione sostanziale del contratto.

Poiché il contratto è validamente concluso, sulla traduttrice grava l’obbligazione di eseguire la traduzione e sul cliente l’obbligazione a versare il compenso pattuito. Ciò detto non appare adeguato avvalersi qui, come ipotizza la traduttrice, di quella forma di autodifesa che permette a una parte contrattuale di sospendere l’adempimento della propria obbligazione se anche la controparte non adempie alla propria («inadimplenti non est adimplendum», art. 1460 CC Italia). Se la traduttrice sospendesse l’esecuzione della traduzione, incorrerebbe facilmente lei stessa in un inadempimento, poiché con gli stessi argomenti sopra illustrati il cliente avrebbe buon titolo di affermare che il contratto è stato validamente concluso, pertanto la traduttrice è tenuta a consegnare l’opera nei termini pattuiti.

A far sorgere un’obbligazione contrattuale tra le parti, riassumendo, non è solo la classica firma di un documento scritto. Devono essere valutate tutte le circostanze della trattativa. In presenza delle necessarie condizioni, come nel caso appena descritto, la mancanza di un accordo scritto non pregiudica affatto le possibilità di tutela degli interessi della traduttrice in caso di mancati adempimenti del cliente.

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