TRADUZIONE ASSEVERATA (O GIURATA) E LEGALIZZAZIONE

Pubblicato il 31 Agosto 2011 alle 7:25 36 Commenti


Traduzione asseverata (o giurata) e legalizzazione


Un articolo di Barbara Arrighetti e Sabrina Tursi


La traduzione asseverata (anche comunemente chiamata “traduzione giurata” o “traduzione certificata” o addirittura “traduzione ufficiale”) è il risultato di una procedura denominata asseverazione (tecnicamente asseverazione con giuramento) necessaria a conferire alla traduzione un valore legale innanzi all’autorità o ente che deve riceverla.

È richiesta per molti documenti, tra cui attestati, diplomi, certificati, contratti, lettere d’incarico, atti processuali e, in generale, in tutti i casi in cui è necessario che sia attestata ufficialmente la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale, appunto affinché la traduzione possa avere la medesima validità legale nel paese in cui deve essere utilizzata.

Informiamo i traduttori che vogliono approfondire l’argomento che è presente sul sito di STL un corso on demand  interamente dedicato al tema.

Qui sotto, intanto, qualche indicazione di massima.


COME SI PROCEDE?

Di fatto il traduttore che ha redatto la traduzione deve recarsi personalmente davanti a un funzionario del Tribunale o del Giudice di Pace, o anche dinnanzi a un notaio, e firmare un verbale, che va a comporre il fascicolo della traduzione asseverata unitamente al testo originale e a quello tradotto, in cui è riportato la formula di giuramento (non univoca, ma contenente sempre l’indicazione che il traduttore opera “bene e fedelmente” e al “solo scopo di far conoscere la verità”).

La sottoscrizione del verbale comporta per il traduttore una assunzione di responsabilità in sede civile e penale relativamente alla traduzione (leggasi: al proprio operato, non al contenuto del documento tradotto).

In caso di asseverazione in Tribunale o presso il Giudice di Pace il modello del verbale, sempre necessariamente in lingua italiana, può essere scaricato dal sito del Tribunale di riferimento oppure richiesto all’ufficio competente e può essere compilato in anticipo, ricordando però che la firma va apposta in presenza dell’addetto e previa presentazione di un documento di identità in originale e in corso di validità.

Negli ultimi anni è stata istituita, presso alcuni Tribunali, la possibilità di utilizzare un verbale di asseverazione bilingue, così da rendere superflua l’eventuale ulteriore traduzione del solo verbale all’atto della sua presentazione presso le autorità estere.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 5 R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366


CHI PUÒ ASSEVERARE

Chiunque, ma è generalmente considerato necessario che il “traduttore” sia persona diversa dall’interessato e non sia né parente né affine dell’interessato (principio di terzietà del traduttore al fine di garantire l’imparzialità e la veridicità della traduzione) e che sia maggiorenne.

Si assiste, da parte di alcuni Tribunali, a un tentativo di regolare in senso restrittivo la possibilità di asseverare, richiedendo che chi assevera sia iscritto, ad esempio, a un’associazione di categoria riconosciuta o ancora a specifici albi o registri presso la Camera del Commercio o altrove.

In linea di massima, e salvo eccezioni, non è prevista alcuna specifica competenza territoriale per l’asseverazione quindi il giuramento può essere effettuato in qualunque Tribunale o presso gli Uffici dei Giudici di Pace/Volontaria Giurisdizione di tutto il territorio nazionale. Ancora una volta esistono casi in cui viene richiesto di effettuare l’asseverazione presso uno specifico Tribunale, per volontà delle parti interessate o per dare effetto a specifiche indicazioni dell’autorità richiedente.


REGIME FISCALE

Il regime fiscale applicato varia da Tribunale a Tribunale.

In generale si richiede di applicare – sul documento tradotto – una marca da bollo da  16,00 euro ogni 100 righe di testo oppure ogni 4 pagine, includendo il verbale nel computo.*

*Nota bene: il regime  fiscale deve essere sempre preventivamente verificato presso il proprio Tribunale di riferimento, in quanto non mancano casi in cui viene imposto di applicare la marca da bollo anche sul documento originale oppure si procede a calcoli diversi in presenza di tabelle e grafici, o ancora sono applicati dei diritti di segreteria.

Traduzioni esenti da bollo: in alcuni casi, espressamente previsti dalla legge, le traduzioni sono esenti da bollo. Con la Circolare del Ministero della Giustizia del 29.09.2021 i classici casi di esenzione (divorzio, borse di studio, lavoro e previdenza) sono stati praticamente cancellati, resta valido solo il principio per cui sono esenti gli atti inerenti le procedure di adozione internazionale.


ASSEVERAZIONE DI TRADUZIONI DA UNA LINGUA STRANIERA A UN’ALTRA LINGUA STRANIERA

Per asseverare un documento del genere è necessario passare dalla lingua italiana, non essendo possibile asseverare traduzioni inter-lingua.

Se, ad esempio, deve essere asseverata la versione tradotta in francese, di un documento originariamente redatto in inglese, dovrà prima eseguirsi la traduzione e la relativa asseverazione da inglese a italiano e quindi la traduzione e relativa asseverazione da italiano a francese.


ATTENZIONE!

L’asseverazione è un atto pubblico, pertanto giurare senza la presenza del pubblico ufficiale non ha alcun significato giuridico. Il giurante, infatti, non assume per il solo fatto di giurare, la figura di pubblico ufficiale. Quindi anche i periti e CTU, pur muniti del relativo timbro attestante tale qualifica, devono seguire la medesima procedura per conferire valore legale alle proprie traduzioni.

NON esiste attualmente in Italia la figura del traduttore giurato, mentre a seguito della norma UNI 11591:2015 è stata istituita la figura del traduttore certificato che, in ogni caso, è tenuto a seguire la medesima procedura illustrata in precedenza. La mera dichiarazione che una traduzione è stata redatta da un traduttore certificato NON conferisce alcun valore legale al documento e la traduzione stessa non può essere ritenuta “certificata”.


LEGALIZZAZIONE

Se la traduzione asseverata deve essere trasmessa all’estero, è necessario legalizzare la firma del funzionario/cancelliere preposto all’asseverazione.

La legalizzazione consiste nell’attestazione legale dell’Autorità che ha apposto la propria firma su un documento tradotto, nonché dell’autenticità della firma stessa. È, quindi, un’ulteriore convalida della firma, che serve a certificare la provenienza degli atti e la qualifica di chi li ha firmati.

Numerose Convenzioni internazionali, tuttavia, sopprimono o semplificano le procedure di legalizzazione come, ad esempio:

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d.”Apostille”, in luogo della legalizzazione.

L’Apostille è un timbro speciale di forma quadrata che attesta l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante, da parte dell’autorità del Paese in cui l’atto è formato, abilitata dallo Stato stesso. 

  • Regolamento (UE) 2016/1191 del 16 febbraio 2019

Nell’ottica di una riduzione della burocrazia e delle spese in capo ai cittadini abolisce l’obbligo dell’apostille e semplifica le formalità riguardanti le copie autentiche e le traduzioni.

Prevede, per tutti gli Stati dell’Unione europea l’esenzione (dal 16.02.2019) dalla legalizzazione e Apostille (art. 2, comma 1) per i documenti pubblici tra cui documenti amministrativi, atti notarili, sentenze e documenti consolari in alcuni settori.

Inoltre, il paese dell’UE in cui viene presentato il documento pubblico non può esigere la traduzione se il documento pubblico è in una delle lingue ufficiali del paese dell’UE o in una lingua non ufficiale accettata dal paese dell’UE. La traduzione non può altresì essere richiesta se l’atto pubblico è accompagnato da un modulo standard multilingue, a patto che l’autorità alla quale viene presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni contenute nel modulo siano sufficienti per il trattamento del documento.

  • Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968

Sono esenti da legalizzazione gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla convenzione: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna

  • Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987

Ai sensi di questa convenzione, ratificata dall’Italia con L. 24.4.1990, n.106, è stata soppressa fra Belgio Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.

Per gli altri Stati comunitari, anche se aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, se aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

  • Convenzione di Vienna del 8 Settembre 1976, ratificata dall’Italia con legge 21 dicembre 1978, n. 870

Secondo questa convenzione è possibile il rilascio di estratti plurilingue per provare la data e il luogo di nascita, il matrimonio e la morte, senza necessità di traduzione. Gli estratti devono essere accettati nel territorio di ciascuno degli Stati aderenti alla Convenzione stessa senza legalizzazione o formalità equivalenti.

Esistono anche accordi bilaterali o convenzioni tra alcuni Stati che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per determinati tipi di atti. È quindi sempre opportuno verificare i vari accordi esistenti e l’applicabilità degli stessi al singolo caso in oggetto.


* Se volete approfondire e levarvi tutti i dubbi, potete acquistare il nostro corso on line dedicato all’argomento. 

 

  1. L’ho letto tutto di un fiato, come se stessi ripassando una vecchia poesia. Grazie del bel post Sabrina, ogni tanto ci vuole un bel ripasso della materia 🙂
    Graziana

  2. Alessandra Caberlotto ha detto:

    E poi ci sono stati per i quali non si può fare né legalizzazione né apostille ma bisogna passare attraverso le rappresentanze consolari (per es. Canada)… E poi ci sono istituzioni in uno stesso paese che riconoscono l’asseverazione (per es. l’ordine dei medici, in UK) e altre che non lo fanno (per es. l’ordine dei farmacisti sempre nel Regno Unito che chiede un’autocertificazione del traduttore nella quale si attesti che chi ha effettuato la traduzione è un professionista – cosa che si può dimostrare attraverso il possesso di P.IVA).
    Inoltre, attenzione per un documento italiano che vada all’estero, si deve legalizzare la firma dell’originale, poi si assevera la traduzione e quindi si legalizza la firma del cancelliere presso il quale si è asseverato (per es. il certificato di residenza ai fini di un’adozione) e, se si presenta una fotocopia, prima ancora si deve fare la copia conforme (per es. la fotocopia dei passaporti sempre ai fini di un’adozione) e la prima legalizzazione riguarda la firma del funzionario che ha sottoscritto il verbale di copia conforme.
    Il problema è che il cliente si aspetta che noi sappiamo tutto di tutti gli stati del mondo per tutte le possibili circostanze. Ritengo opportuno sempre e comunque che sia il cliente a informarsi su ciò che gli serve. Io posso cercare di metterlo sulla strada giusta, ma deve essere lui a conferirmi l’incarico dicendomi cosa vuole.

    • Sabrina Tursi ha detto:

      Ciao Alessandra grazie, se leggi la parte sulla legalizzazione vedrai che sono riportate le convenzioni principali che regolano la materia, salvo poi andarsi a vedere se ci sono state modifiche, aggiunte e quant’altro.
      Mi interessa molto l’ultima parte del tuo post mi piacerebbe che anche altri dessero il proprio parere sull’argomento.
      Ho sempre dato per scontato che, se offro un certo tipo di servizio, devo essere a conoscenza della normativa di riferimento. A quel punto rispondere alle domande dei clienti, che sono per me sempre circoscritte, anche territorialmente, alle combinazioni linguistiche di cui mi occupo, non è poi così complicato.
      Certo il discorso cambia se il cliente si rivolge ad un’agenzia di traduzioni, come immagino sia la tua. In questo caso per il personale dell’agenzia che ha direttamente a che fare col cliente può essere meno immediato gestire la questione. Tuttavia si può anche provare a posticipare la riposta dicendo che ci si informerà. La cosa probabilmente prenderà un po’ di tempo ma sarà un’occasione di crescita per chi deve gestire una questione nuova e lascerà nel cliente l’impressione di trovarsi davanti persone che si danno da fare per risolvergli un problema… e probabilmente tornerà…:-)

  3. […] il post di qualche giorno fa sulle traduzioni giurate mi sono arrivate tantissime mail di colleghi che mi chiedevano come comportarsi rispetto al […]

  4. Lucia Caravita ha detto:

    Asseverazioni – A Sarzana (SP) porto sempre i file tradotti dove la prima riga e l’ultima riga coincidono con la prima ed ultima riga di ogni pagina del documento di partenza (spesso sono gli stessi avvocati a domandarmi di are ciò) pertanto la regola delle 25 righe e dei margini non viene presa in considerazione. Se la marca da bollo non può essere applicata sulla pagina tradotta perché non c’è spazio a sufficienza, pazienza, viene applicata sulla pagina in bianco che sta affianco. Inoltre, fino ad oggi, non mi hanno mai domandato di versare € 3,54 per diritti di cancelleria.

    • Marco ha detto:

      ciao un info…devo tradurre il titolo di laurea e altri documenti per l’iscrizione ad un albo professionale in inghilterra, mi hanno detto che a sarzana c’è un agenzia che effettua questa traduzione e certificazione,stiamo parlando della stessa?

  5. lucia mignola ha detto:

    qualcuno mi può aiutare? ho urgente bisogno di fare una procura ad acquistare un appartamento in Italia io ho il domicilio in Olanda e residenza in Italia a chi mi posso rivolgere oltre al consolato italiano in olanda? grazie

  6. […] di atti e documenti e sulle modalità con le quali viene espletata. Ne avevo già parlato QUI, ma trovo utilissima la risposta del Ministero, che pubblico volentieri con l’autorizzazione […]

  7. stefania ha detto:

    Ottimo post, grazie Sabrina. Hai confermato tutto ciò che già sapevo, ma non fa male sentirselo ripetere, anche perchè il più delle volte i clienti non hanno la minima idea di quale sia la procedura da seguire e spiegarlo, a volte, può risultare complicato, soprattutto per la doppia legalizzazione di cui parla Alessandro.
    Buon lavoro a tutti,
    Stefania

  8. Barbara ha detto:

    Cara Sabrina,
    tu dici “Di fatto si tratta, per il traduttore che ha redatto la traduzione, di recarsi personalmente davanti a un funzionario del Tribunale o del Giudice di Pace a ciò preposto, e firmare un verbale che viene successivamente allegato ai testi presentati (il testo originale e il testo tradotto), in cui è riportato il suo giuramento di aver “BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALL’INCARICO AFFIDATOGLI, AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA”. La sottoscrizione del verbale comporta per il traduttore l’assunzione ufficiale della responsabilità civile e penale relativamente alla traduzione”.
    Posso tradurre da solo i documenti e giurare di aver detto la verità pur non essendo un traduttore ufficiale?

    Barbara

    • Sabrina Tursi ha detto:

      Ciao Barbara, per traduttore “ufficiale” intendi traduttore iscritto all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU)?
      Se è questo a cui ti riferisci, la risposta non è univoca, dipende da tribunale a tribunale. Dal confronto con i colleghi è emerso che in alcuni può giurare chiunque, in altri solo chi è anche CTU presso il tribunale di riferimento. La cosa da fare è contattare gli uffici competenti del tribunale in cui si vuole andare a giurare e sentire che cosa richiedono. Non essendoci una regolamentazione dirimente pare che la cosa sia lasciata alla discrezione dei vari tribunali.
      Ciao, Sabrina

      • Barbara ha detto:

        Cara Sabrina,
        grazie per a risposta. Vorrei poter fare da sola la traduzione dei documenti che devo consegnare all’esterno, e mi chiedevo appunto se chiunque potesse presentarsi con la traduzione presso il tribunale e giurare. Mi è sembrato di capire, infatti, anche da altri forum che la legislazione italiana non sia chiara in materia.

      • Sabrina Tursi ha detto:

        Ci sono comunque delle limitazioni anche se il tribunale accetta che a giurare non sia un CTU. Ad esempio a Pisa non può giurare la persona nell’interesse della quale la traduzione è fatta, né i familiari più stretti. Credo che in molti altri tribunali valga questa regola, anche se, essendo la materia così confusa, probabilmente non in tutti. Visto che vuoi fare tutto da sola chiedi anche questo perché non è detto che ti lascino giurare traduzioni di documenti che riportano le tue credenziali.

  9. Valentina ha detto:

    Ciao Sabrina,
    grazie per la tua preziosa consulenza in materia. Ti chiedo, con una laurea di 1 livello in traduzione e interpretariato (specializzazione da concludere), buona conoscenza della lingua tedesca (erasmus di 1 anno in Germania), varie esperienze come interprete di trattativa presso fiere internazionali (ted-ita), che possibilità ho di iscrivermi all’albo dei CTU della mia città e di cominciare un percorso come traduttrice di testi legali? (non possiedo traduzioni ufficiali da poter presentare)
    Oppure cosa sai dirmi dell’albo esperti linguistici delle Camere di Commercio?
    Ti ringrazio in anticipo.

    • Sabrina Tursi ha detto:

      Ciao Valentina, bisogna che tu ti rivolga agli uffici compententi della tua città. Saranno loro a dirti i requisiti richiesti per le varie iscrizioni, e i documenti da presentare. Essendo le procedure diverse da zona a zona la via più veloce e sicura è andarsi a informare presso gli uffici stessi. L’unico requisito richiesto dal Tribunale di Pisa per iscriversi come CTU è l’iscrizione nel registro dei periti della Camera di Commercio. Gli organi competenti del Tribunale si limitano a una verifica di quell’iscrizione. In camera di commercio invece è richiesta un’ampia prova documentale che attesti la professionalità del traduttore (ma da noi nessun esame orale di conoscenza della lingua, so che altrove invece c’è anche questo).
      In bocca al lupo!
      Sabrina

  10. Valeria ha detto:

    Interessantissimo post Sabrina, grazie!
    Mi occupo di asseverazioni e legalizzazioni per un’agenzia per cui lavoro, quindi generalmente mi dicono loro quando serve la legalizzazione. Avevo intuito funzionasse così come tu hai descritto (cioè se il documento va all’estero, allora va legalizzato), non sapevo invece del discorso Apostilla. Confermami se ho capito bene: se il documento va all’estero devo per forza farlo legalizzare, a meno che il Paese in cui deve andare sia uno dei firmatari della Convenzione dell’Aja: a quel punto la legalizzazione non è necessaria, giusto? Oppure devo comunque inserire l’Apostilla e passare dall’ufficio legalizzazioni del tribunale?

    Grazie!

    • Sabrina Tursi ha detto:

      Ciao Valeria sì, la norma è quella. Ci sono poi convenzioni internazionali che semplificano le procedure e in alcuni casi, come ad esempio tra Francia e Italia, azzerano gli adempimenti (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987). In caso di dubbio è buona regola verificare sempre la normativa internazionale per vedere quali adempimenti sono richiesti. Per quanto riguarda l’ufficio competente a legalizzare e apostillare, trovi tutto nel post.
      Ciao, Sabrina

  11. Francesca Merella ha detto:

    Salve a tutti,

    Sono laureata in lingua spagnola ma non strettamente in traduzione e specializzanda nella stessa, mi capita di tradurre come privato per privati e ora devo tradurre dei documenti accademici PERSONALI dalla lingua spagnola alla lingua italiana (mia madre lingua) di un avvocato che devono essere asseverati alla volontaria giurisdizione per essere riconosciuti validi anche qui in Italia. In linea di massima posso farlo senza problemi, o potrebbero esistere delle limitazioni come quelle sopra citate? Non sono parente della persona in questione né abbiamo nessun tipo di legame, sono stata contattata in virtù del mio titolo ma non sono iscritta a nessun Albo e non lavoro per nessuna agenzia, come si può evincere da quanto detto sopra ma lo ribadisco.
    Grazie in anticipo

    • Sabrina Tursi ha detto:

      Cara Francesca, dipende dal tuo Tribunale di riferimento. Devi contattarli e chiedere se per asseverare presso di loro è necessario essere CTU o meno. In caso non sia richiesto direi che puoi senz’altro asseverare i documenti. Per quanto riguarda le modalità rivolgiti agli stessi funzionari per essere tranquilla su marche, formattazione dei documenti, verbale di asseverazione, eccetera.
      Sabrina

  12. michylino ha detto:

    Grazie per l’articolo, molto interessante e ben scritto!
    Mi chiedevo: in genere quanto costa la traduzione di un ricorso per decreto ingiuntivo (diciamo di 3 pagine) e del relativo decreto? Ne ho uno per le mani (in veste di legale) e dovrei notificare a Malta (in lingua inglese).

    • Sabrina Tursi ha detto:

      QUando prepari il preventivo per una traduzione asseverata è importante che tu separi le singole voci del servizio che presti:
      – costo traduzione
      – costo servizio asseverazione
      – costi vivi per l’asseverazione (marche, diritti di cancelleria)
      – eventuale servizio di legalizzazione (legalizzazione o apostille)
      – eventuale servizio spedizione

      Non posso darti un’idea di quanto potresti mettere a preventivo perché ci sono troppe variabili che non conosco, non sapendo in che tribunale giuri (quante marche richiedono, i diritti?, solo sull’originale? sull’originale e sul tradotto?) né quanto tempo/lavoro ti prende l’asseverazione, l’eventuale legalizzazione e la successiva spedizione.
      Tieni comunque sempre presente la responsabilità che ti assumi giurando una traduzione e poi contatta il tribunale di riferimento per chiedere le formalità e gli adempimenti, anche fiscali, richiesti. Chiedi anche se può giurare chiunque oppure il tribunale vuole che a giurare sia un CTU. Una volta raccolte queste informazioni sarai in grado di buttare giù il tuo preventivo.

      Buon lavoro, un saluto, Sabrina

  13. michylino ha detto:

    grazie mille Sabrina!

    In realtà mi chiedevo semplicemente il costo della traduzione. Sai dove posso trovare dei parametri di riferimento, magari con un minimo ed un massimo. Come dicevo si tratta di tradurre un ricorso per d.i. ed il d.i. stesso. Quindi un 4 pagine in tutto.

    • Sabrina Tursi ha detto:

      Per quanto riguarda il lavoro di traduzione devi valutare tu in base ai soliti criteri che adotti quando fai un preventivo: il tempo/lavoro, la difficoltà del testo, la combinazione linguistica, il volume, la qualità che offri … Io posso dirti che in genere (di media) per una traduzione giuridica a cliente diretto (nella mia combinazione di lavoro che è FR>IT) vado dai 28,00 ai 35,00 euro a cartella (1500 caratteri spazi inclusi). In alcuni casi particolarmente complessi o delicati chiedo 45,00-50,00 euro. Queste sono più o meno le mie tariffe, ma, appunto, le variabili sono tante. Anche il fatto che un cliente sia abituale o meno può incidere nella redazione di un mio preventivo per lui. Diciamo che valuto sempre di volta in volta.

  14. michylino ha detto:

    perfetto, grazie mille!

  15. chiara ha detto:

    Ciao scusa vorrei chiederti un’informazione, dovrei tradurre e legalizzare atto di nascita completo, fotocopia della carta d’identità e della prima pagina del passaporto +visto, qual è la prassi da seguire? Sono.molto confusa! Tali documenti devo farli valere in un paese non membro dell’Unione europea, mi hanno chiesto espressamente traduzione e legalizzazione. Grazie

    • Sabrina Tursi ha detto:

      Ciao Chiara, leggiti bene il post, i link alle convenzioni e i commenti, c’è più o meno tutto, se poi ti restano dubbi scrivici di nuovo.
      Un saluto, Sabrina

      • chiara ha detto:

        Ciao grazie, non ho capito solo una cosa. X quanto riguarda la legalizzazione della fotocopia del passaporto,devo farla legalizzare in prefettura e poi farla tradurre perché abbia validità all’estero giusto? Sai per caso se ci sono delle agenzie di traduzione su Palermo? Ho trovato una traduttrice ma per neanche 3 fogli mi chiede 70 euro, mi sembra un po esagerato sinceramente.. grazie mille per la tua pazienza.

  16. Sabrina Tursi ha detto:

    Sì, devi farla legalizzare in prefettura, asseverare e probabilmente nuovamente legalizzare in Procura (non so in che Stato è diretta, devi controllare le convenzioni). Non ho capito se la traduttrice ti ha chiesto 70 euro per la traduzione + asseverazione, non so quanto sono lunghi i tre fogli, non so se si occuperà anche della legalizzazione successiva all’asseverazione, quindi sui 70 euro proprio non ti so dire. Quello che ti posso dire per certo è che il servizio di traduzione è un servizio professionale qualificato che ha, come un qualsiasi altro servizio reso da un professionista, il suo prezzo. Se poi vuoi una traduzione fatta coi piedi trovi anche chi traduce a tre euro a pagina. Un saluto, Sabrina

  17. rossopapavero ha detto:

    Avrei bisogno d’aiuto. Al momento mi trovo all’estero (USA) e mi è stato chiesto (dall’Italia) di fare una traduzione asseverata. Qualcuno sa dirmi se posso fare l’asseverazione al consolato?
    Vi ringrazio per l’aiuto!

  18. stefania sottile ha detto:

    Ciao Sabrina,
    sapresti dirmi la dicitura da inserire sul verbale di giuramento in caso di esenzione marche da bollo? E quali sono i casi di esenzione specifici? (so adozione, borse di studio, divorzio, ma poi c’è un “ecc.” che non saprei a cosa di riferisce).
    Grazie mille,
    Stefania

    • Sabrina Tursi ha detto:

      Ciao Stefania non c’è una dicitura specifica, basta riportare sul verbale l’esenzione e la legge che la prevede. Per scrupolo chiedi al tuo funzionario di riferimento, se vuole che tu usi una frase precisa.
      Per quanto riguarda la casistica delle esenzioni, ho riportato quelle che mi sono capitate nel corso degli anni. Bisogna poi vedere di volta in volta le norme specifiche e informarsi presso gli uffici del tribunale. Non è detto che ti consentano sempre di applicare l’esenzione. Devi spiegare bene a cosa serve la pratica rispetto alla quale asseveri.
      Fammi sapere se ti va.
      Sabrina

      • stefania sottile ha detto:

        Ciao Sabrina, grazie per la risposta. In effetti ho chiesto al cancelliere se potevo non applicare le marche per una traduzione GE>IT di una sentenza di divorzio: naturalmente mi ha detto che il divorzio non rientra in questa casistica! Non ero riuscita a trovare la legge che la prevede e così ho dovuto conformarmi alla sua risposta e, dal momento che la prevedevo, avevo già stabilito con il cliente un costo comprensivo di marche. Altrimenti che figura avrei fatto? Comunque non demordo, se la legge it. prevede delle esenzioni è giusto che vengano applicate. Prima o poi riuscirò a trovarle e ti farò sapere.
        Saluti e buon lavoro,
        Stefania


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