TRADUZIONI ASSEVERATE (O GIURATE) E LEGALIZZAZIONI
Pubblicato il 31 Agosto 2011 alle 7:25 36 Commenti
L’asseverazione (anche comunemente chiamata “traduzione giurata” o “traduzione certificata“) viene solitamente richiesta per attestati, diplomi, certificati, contratti, lettere d’incarico, atti del processo e, in generale, in tutti i casi in cui è necessario che sia attestata ufficialmente la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale, in modo che la traduzione abbia validità nel paese in cui dev’essere utilizzata.
Informiamo i traduttori che vogliono specializzarsi in questo ambito che è presente sul sito di STL un corso on demand (2 lezioni registrate disponibili in formato video) interamente dedicato all’argomento.
Qui sotto, intanto, qualche indicazione di massima.
COME SI PROCEDE?
Di fatto si tratta, per il traduttore che ha redatto la traduzione, di recarsi personalmente davanti a un funzionario del Tribunale o del Giudice di Pace a ciò preposto, e firmare un verbale che viene successivamente allegato ai testi presentati (il testo originale e il testo tradotto), in cui è riportato il suo giuramento di aver “BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALL’INCARICO AFFIDATOGLI, AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA”. La sottoscrizione del verbale comporta per il traduttore l’assunzione ufficiale della responsabilità civile e penale relativamente alla traduzione.
Normativa di riferimento: art. 5 R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366
Regime fiscale
1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine (ogni pagina non può avere più di 25 righe) del documento tradotto, compreso il verbale.*
In alcuni tribunali è richiesto anche un diritto di cancelleria € 3,68 per ogni documento da asseverare
* Attenzione: questo è il regime fiscale valido presso il Tribunale e il Giudice di Pace di Pisa. So da colleghi traduttori che operano presso altri Tribunali che non funziona così ovunque (ci sono, tanto per fare un esempio, Tribunali in cui la marca da bollo dev’essere apposta sia sul documento tradotto che sul documento originale con conseguente aumento dei costi per le spese vive). Ne ho parlato per esteso QUI.
Documenti
- Documento d’identità del traduttore
- Documento oggetto di traduzione, preferibilmente in originale o copia autentica
Ufficio competente: le Cancellerie di qualsiasi Ufficio Giudiziario, compreso l’Ufficio del Giudice di Pace.
Traduzioni esenti da bollo: in alcuni casi, espressamente previsti dalla legge, le traduzioni sono esenti da bollo. Niente marche, quindi, per atti quali: adozioni, richiesta di borse di studio, cause di separazione e divorzio, cause di lavoro e previdenza, ecc.). Sull’atto andranno trascritti gli estremi della legge che prevede l’esenzione.
Asseverazione di traduzioni da una lingua straniera ad un’altra lingua straniera: per asseverare un documento del genere è necessario passare dalla lingua italiana, non essendo possibile asseverare traduzioni inter-lingua.
Se, ad esempio, deve essere asseverata la versione tradotta in francese, di un documento originariamente redatto in inglese, dovrà prima eseguirsi la traduzione e la relativa asseverazione da inglese a italiano e quindi la traduzione e relativa asseverazione da italiano a francese.
Attenzione!
L’asseverazione è un atto pubblico di competenza del Cancelliere. Il giurare senza la presenza del pubblico ufficiale non ha alcun significato giuridico. Il giurante, infatti, non assume per il solo fatto di giurare, la figura di pubblico ufficiale.
___________________________________________________________________________________________
Se la traduzione asseverata deve essere trasmessa all’estero, è necessario legalizzare la firma del cancelliere preposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.
La legalizzazione serve a certificare la provenienza degli atti e la qualifica di chi li ha firmati. Consiste nell’attestazione ufficiale (mediante apposito timbro) della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell’autenticità della firma stessa.
Competenza: alla legalizzazione delle firme provvedono
- la Prefettura, per delega del Ministero degli Affari Esteri, quando si tratta di
– atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all’estero;
– atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera, affinché abbiano valore in Italia.
- La Procura della Repubblica, nel caso di
– atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari
- La rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento nel caso di
– atti e documenti formati all’estero e da valere in Italia
Numerose Convenzioni internazionali, tuttavia, sopprimono o semplificano le procedure di legalizzazione come, ad esempio:
– Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d.”Apostille”, in luogo della legalizzazione.
L’Apostille è un timbro speciale di forma quadrata che attesta l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante, da parte dell’autorità del Paese in cui l’atto è formato, abilitata dallo Stato stesso.
Trovate QUI il testo della convenzione e QUI l’elenco aggiornato degli Stati firmatari.
– Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968
Sono esenti da legalizzazione gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla convenzione: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna
– Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987:
Ai sensi di questa convenzione, ratificata dall’Italia con L. 24.4.1990, n.106, è stata soppressa fra Belgio Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.
Per gli altri Stati comunitari, anche se aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, se aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Esistono anche accordi bilaterali tra alcuni Stati che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per determinati tipi di atti.
È quindi sempre opportuno verificare singolarmente i vari accordi esistenti.
* Se volete approfondire e levarvi tutti i dubbi, potete acquistare il nostro corso on demand dedicato all’argomento.
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L’ho letto tutto di un fiato, come se stessi ripassando una vecchia poesia. Grazie del bel post Sabrina, ogni tanto ci vuole un bel ripasso della materia 🙂
Graziana
E poi ci sono stati per i quali non si può fare né legalizzazione né apostille ma bisogna passare attraverso le rappresentanze consolari (per es. Canada)… E poi ci sono istituzioni in uno stesso paese che riconoscono l’asseverazione (per es. l’ordine dei medici, in UK) e altre che non lo fanno (per es. l’ordine dei farmacisti sempre nel Regno Unito che chiede un’autocertificazione del traduttore nella quale si attesti che chi ha effettuato la traduzione è un professionista – cosa che si può dimostrare attraverso il possesso di P.IVA).
Inoltre, attenzione per un documento italiano che vada all’estero, si deve legalizzare la firma dell’originale, poi si assevera la traduzione e quindi si legalizza la firma del cancelliere presso il quale si è asseverato (per es. il certificato di residenza ai fini di un’adozione) e, se si presenta una fotocopia, prima ancora si deve fare la copia conforme (per es. la fotocopia dei passaporti sempre ai fini di un’adozione) e la prima legalizzazione riguarda la firma del funzionario che ha sottoscritto il verbale di copia conforme.
Il problema è che il cliente si aspetta che noi sappiamo tutto di tutti gli stati del mondo per tutte le possibili circostanze. Ritengo opportuno sempre e comunque che sia il cliente a informarsi su ciò che gli serve. Io posso cercare di metterlo sulla strada giusta, ma deve essere lui a conferirmi l’incarico dicendomi cosa vuole.
Ciao Alessandra grazie, se leggi la parte sulla legalizzazione vedrai che sono riportate le convenzioni principali che regolano la materia, salvo poi andarsi a vedere se ci sono state modifiche, aggiunte e quant’altro.
Mi interessa molto l’ultima parte del tuo post mi piacerebbe che anche altri dessero il proprio parere sull’argomento.
Ho sempre dato per scontato che, se offro un certo tipo di servizio, devo essere a conoscenza della normativa di riferimento. A quel punto rispondere alle domande dei clienti, che sono per me sempre circoscritte, anche territorialmente, alle combinazioni linguistiche di cui mi occupo, non è poi così complicato.
Certo il discorso cambia se il cliente si rivolge ad un’agenzia di traduzioni, come immagino sia la tua. In questo caso per il personale dell’agenzia che ha direttamente a che fare col cliente può essere meno immediato gestire la questione. Tuttavia si può anche provare a posticipare la riposta dicendo che ci si informerà. La cosa probabilmente prenderà un po’ di tempo ma sarà un’occasione di crescita per chi deve gestire una questione nuova e lascerà nel cliente l’impressione di trovarsi davanti persone che si danno da fare per risolvergli un problema… e probabilmente tornerà…:-)
[…] il post di qualche giorno fa sulle traduzioni giurate mi sono arrivate tantissime mail di colleghi che mi chiedevano come comportarsi rispetto al […]
Asseverazioni – A Sarzana (SP) porto sempre i file tradotti dove la prima riga e l’ultima riga coincidono con la prima ed ultima riga di ogni pagina del documento di partenza (spesso sono gli stessi avvocati a domandarmi di are ciò) pertanto la regola delle 25 righe e dei margini non viene presa in considerazione. Se la marca da bollo non può essere applicata sulla pagina tradotta perché non c’è spazio a sufficienza, pazienza, viene applicata sulla pagina in bianco che sta affianco. Inoltre, fino ad oggi, non mi hanno mai domandato di versare € 3,54 per diritti di cancelleria.
ciao un info…devo tradurre il titolo di laurea e altri documenti per l’iscrizione ad un albo professionale in inghilterra, mi hanno detto che a sarzana c’è un agenzia che effettua questa traduzione e certificazione,stiamo parlando della stessa?
Ciao Marco, Lucia parla della sua esperienza di asseverazione, non di un’agenzia di traduzioni che fa servizio di asseverazione.
qualcuno mi può aiutare? ho urgente bisogno di fare una procura ad acquistare un appartamento in Italia io ho il domicilio in Olanda e residenza in Italia a chi mi posso rivolgere oltre al consolato italiano in olanda? grazie
[…] di atti e documenti e sulle modalità con le quali viene espletata. Ne avevo già parlato QUI, ma trovo utilissima la risposta del Ministero, che pubblico volentieri con l’autorizzazione […]
Ottimo post, grazie Sabrina. Hai confermato tutto ciò che già sapevo, ma non fa male sentirselo ripetere, anche perchè il più delle volte i clienti non hanno la minima idea di quale sia la procedura da seguire e spiegarlo, a volte, può risultare complicato, soprattutto per la doppia legalizzazione di cui parla Alessandro.
Buon lavoro a tutti,
Stefania
Cara Sabrina,
tu dici “Di fatto si tratta, per il traduttore che ha redatto la traduzione, di recarsi personalmente davanti a un funzionario del Tribunale o del Giudice di Pace a ciò preposto, e firmare un verbale che viene successivamente allegato ai testi presentati (il testo originale e il testo tradotto), in cui è riportato il suo giuramento di aver “BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALL’INCARICO AFFIDATOGLI, AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA”. La sottoscrizione del verbale comporta per il traduttore l’assunzione ufficiale della responsabilità civile e penale relativamente alla traduzione”.
Posso tradurre da solo i documenti e giurare di aver detto la verità pur non essendo un traduttore ufficiale?
Barbara
Ciao Barbara, per traduttore “ufficiale” intendi traduttore iscritto all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU)?
Se è questo a cui ti riferisci, la risposta non è univoca, dipende da tribunale a tribunale. Dal confronto con i colleghi è emerso che in alcuni può giurare chiunque, in altri solo chi è anche CTU presso il tribunale di riferimento. La cosa da fare è contattare gli uffici competenti del tribunale in cui si vuole andare a giurare e sentire che cosa richiedono. Non essendoci una regolamentazione dirimente pare che la cosa sia lasciata alla discrezione dei vari tribunali.
Ciao, Sabrina
Cara Sabrina,
grazie per a risposta. Vorrei poter fare da sola la traduzione dei documenti che devo consegnare all’esterno, e mi chiedevo appunto se chiunque potesse presentarsi con la traduzione presso il tribunale e giurare. Mi è sembrato di capire, infatti, anche da altri forum che la legislazione italiana non sia chiara in materia.
Ci sono comunque delle limitazioni anche se il tribunale accetta che a giurare non sia un CTU. Ad esempio a Pisa non può giurare la persona nell’interesse della quale la traduzione è fatta, né i familiari più stretti. Credo che in molti altri tribunali valga questa regola, anche se, essendo la materia così confusa, probabilmente non in tutti. Visto che vuoi fare tutto da sola chiedi anche questo perché non è detto che ti lascino giurare traduzioni di documenti che riportano le tue credenziali.
Grazie Sabrina,
ora ho le idee più chiare!Chiederò a Roma come funziona.
Ciao
Ciao Sabrina,
grazie per la tua preziosa consulenza in materia. Ti chiedo, con una laurea di 1 livello in traduzione e interpretariato (specializzazione da concludere), buona conoscenza della lingua tedesca (erasmus di 1 anno in Germania), varie esperienze come interprete di trattativa presso fiere internazionali (ted-ita), che possibilità ho di iscrivermi all’albo dei CTU della mia città e di cominciare un percorso come traduttrice di testi legali? (non possiedo traduzioni ufficiali da poter presentare)
Oppure cosa sai dirmi dell’albo esperti linguistici delle Camere di Commercio?
Ti ringrazio in anticipo.
Ciao Valentina, bisogna che tu ti rivolga agli uffici compententi della tua città. Saranno loro a dirti i requisiti richiesti per le varie iscrizioni, e i documenti da presentare. Essendo le procedure diverse da zona a zona la via più veloce e sicura è andarsi a informare presso gli uffici stessi. L’unico requisito richiesto dal Tribunale di Pisa per iscriversi come CTU è l’iscrizione nel registro dei periti della Camera di Commercio. Gli organi competenti del Tribunale si limitano a una verifica di quell’iscrizione. In camera di commercio invece è richiesta un’ampia prova documentale che attesti la professionalità del traduttore (ma da noi nessun esame orale di conoscenza della lingua, so che altrove invece c’è anche questo).
In bocca al lupo!
Sabrina
Interessantissimo post Sabrina, grazie!
Mi occupo di asseverazioni e legalizzazioni per un’agenzia per cui lavoro, quindi generalmente mi dicono loro quando serve la legalizzazione. Avevo intuito funzionasse così come tu hai descritto (cioè se il documento va all’estero, allora va legalizzato), non sapevo invece del discorso Apostilla. Confermami se ho capito bene: se il documento va all’estero devo per forza farlo legalizzare, a meno che il Paese in cui deve andare sia uno dei firmatari della Convenzione dell’Aja: a quel punto la legalizzazione non è necessaria, giusto? Oppure devo comunque inserire l’Apostilla e passare dall’ufficio legalizzazioni del tribunale?
Grazie!
Ciao Valeria sì, la norma è quella. Ci sono poi convenzioni internazionali che semplificano le procedure e in alcuni casi, come ad esempio tra Francia e Italia, azzerano gli adempimenti (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987). In caso di dubbio è buona regola verificare sempre la normativa internazionale per vedere quali adempimenti sono richiesti. Per quanto riguarda l’ufficio competente a legalizzare e apostillare, trovi tutto nel post.
Ciao, Sabrina
Salve a tutti,
Sono laureata in lingua spagnola ma non strettamente in traduzione e specializzanda nella stessa, mi capita di tradurre come privato per privati e ora devo tradurre dei documenti accademici PERSONALI dalla lingua spagnola alla lingua italiana (mia madre lingua) di un avvocato che devono essere asseverati alla volontaria giurisdizione per essere riconosciuti validi anche qui in Italia. In linea di massima posso farlo senza problemi, o potrebbero esistere delle limitazioni come quelle sopra citate? Non sono parente della persona in questione né abbiamo nessun tipo di legame, sono stata contattata in virtù del mio titolo ma non sono iscritta a nessun Albo e non lavoro per nessuna agenzia, come si può evincere da quanto detto sopra ma lo ribadisco.
Grazie in anticipo
Cara Francesca, dipende dal tuo Tribunale di riferimento. Devi contattarli e chiedere se per asseverare presso di loro è necessario essere CTU o meno. In caso non sia richiesto direi che puoi senz’altro asseverare i documenti. Per quanto riguarda le modalità rivolgiti agli stessi funzionari per essere tranquilla su marche, formattazione dei documenti, verbale di asseverazione, eccetera.
Sabrina
Ti ringrazio! Un saluto
La mia responsabilità verso la traduzione asseverata è perenne o scade dopo un tot di tempo?
Grazie per l’articolo, molto interessante e ben scritto!
Mi chiedevo: in genere quanto costa la traduzione di un ricorso per decreto ingiuntivo (diciamo di 3 pagine) e del relativo decreto? Ne ho uno per le mani (in veste di legale) e dovrei notificare a Malta (in lingua inglese).
QUando prepari il preventivo per una traduzione asseverata è importante che tu separi le singole voci del servizio che presti:
– costo traduzione
– costo servizio asseverazione
– costi vivi per l’asseverazione (marche, diritti di cancelleria)
– eventuale servizio di legalizzazione (legalizzazione o apostille)
– eventuale servizio spedizione
Non posso darti un’idea di quanto potresti mettere a preventivo perché ci sono troppe variabili che non conosco, non sapendo in che tribunale giuri (quante marche richiedono, i diritti?, solo sull’originale? sull’originale e sul tradotto?) né quanto tempo/lavoro ti prende l’asseverazione, l’eventuale legalizzazione e la successiva spedizione.
Tieni comunque sempre presente la responsabilità che ti assumi giurando una traduzione e poi contatta il tribunale di riferimento per chiedere le formalità e gli adempimenti, anche fiscali, richiesti. Chiedi anche se può giurare chiunque oppure il tribunale vuole che a giurare sia un CTU. Una volta raccolte queste informazioni sarai in grado di buttare giù il tuo preventivo.
Buon lavoro, un saluto, Sabrina
grazie mille Sabrina!
In realtà mi chiedevo semplicemente il costo della traduzione. Sai dove posso trovare dei parametri di riferimento, magari con un minimo ed un massimo. Come dicevo si tratta di tradurre un ricorso per d.i. ed il d.i. stesso. Quindi un 4 pagine in tutto.
Per quanto riguarda il lavoro di traduzione devi valutare tu in base ai soliti criteri che adotti quando fai un preventivo: il tempo/lavoro, la difficoltà del testo, la combinazione linguistica, il volume, la qualità che offri … Io posso dirti che in genere (di media) per una traduzione giuridica a cliente diretto (nella mia combinazione di lavoro che è FR>IT) vado dai 28,00 ai 35,00 euro a cartella (1500 caratteri spazi inclusi). In alcuni casi particolarmente complessi o delicati chiedo 45,00-50,00 euro. Queste sono più o meno le mie tariffe, ma, appunto, le variabili sono tante. Anche il fatto che un cliente sia abituale o meno può incidere nella redazione di un mio preventivo per lui. Diciamo che valuto sempre di volta in volta.
perfetto, grazie mille!
Ciao scusa vorrei chiederti un’informazione, dovrei tradurre e legalizzare atto di nascita completo, fotocopia della carta d’identità e della prima pagina del passaporto +visto, qual è la prassi da seguire? Sono.molto confusa! Tali documenti devo farli valere in un paese non membro dell’Unione europea, mi hanno chiesto espressamente traduzione e legalizzazione. Grazie
Ciao Chiara, leggiti bene il post, i link alle convenzioni e i commenti, c’è più o meno tutto, se poi ti restano dubbi scrivici di nuovo.
Un saluto, Sabrina
Ciao grazie, non ho capito solo una cosa. X quanto riguarda la legalizzazione della fotocopia del passaporto,devo farla legalizzare in prefettura e poi farla tradurre perché abbia validità all’estero giusto? Sai per caso se ci sono delle agenzie di traduzione su Palermo? Ho trovato una traduttrice ma per neanche 3 fogli mi chiede 70 euro, mi sembra un po esagerato sinceramente.. grazie mille per la tua pazienza.
Sì, devi farla legalizzare in prefettura, asseverare e probabilmente nuovamente legalizzare in Procura (non so in che Stato è diretta, devi controllare le convenzioni). Non ho capito se la traduttrice ti ha chiesto 70 euro per la traduzione + asseverazione, non so quanto sono lunghi i tre fogli, non so se si occuperà anche della legalizzazione successiva all’asseverazione, quindi sui 70 euro proprio non ti so dire. Quello che ti posso dire per certo è che il servizio di traduzione è un servizio professionale qualificato che ha, come un qualsiasi altro servizio reso da un professionista, il suo prezzo. Se poi vuoi una traduzione fatta coi piedi trovi anche chi traduce a tre euro a pagina. Un saluto, Sabrina
Avrei bisogno d’aiuto. Al momento mi trovo all’estero (USA) e mi è stato chiesto (dall’Italia) di fare una traduzione asseverata. Qualcuno sa dirmi se posso fare l’asseverazione al consolato?
Vi ringrazio per l’aiuto!
Ciao Sabrina,
sapresti dirmi la dicitura da inserire sul verbale di giuramento in caso di esenzione marche da bollo? E quali sono i casi di esenzione specifici? (so adozione, borse di studio, divorzio, ma poi c’è un “ecc.” che non saprei a cosa di riferisce).
Grazie mille,
Stefania
Ciao Stefania non c’è una dicitura specifica, basta riportare sul verbale l’esenzione e la legge che la prevede. Per scrupolo chiedi al tuo funzionario di riferimento, se vuole che tu usi una frase precisa.
Per quanto riguarda la casistica delle esenzioni, ho riportato quelle che mi sono capitate nel corso degli anni. Bisogna poi vedere di volta in volta le norme specifiche e informarsi presso gli uffici del tribunale. Non è detto che ti consentano sempre di applicare l’esenzione. Devi spiegare bene a cosa serve la pratica rispetto alla quale asseveri.
Fammi sapere se ti va.
Sabrina
Ciao Sabrina, grazie per la risposta. In effetti ho chiesto al cancelliere se potevo non applicare le marche per una traduzione GE>IT di una sentenza di divorzio: naturalmente mi ha detto che il divorzio non rientra in questa casistica! Non ero riuscita a trovare la legge che la prevede e così ho dovuto conformarmi alla sua risposta e, dal momento che la prevedevo, avevo già stabilito con il cliente un costo comprensivo di marche. Altrimenti che figura avrei fatto? Comunque non demordo, se la legge it. prevede delle esenzioni è giusto che vengano applicate. Prima o poi riuscirò a trovarle e ti farò sapere.
Saluti e buon lavoro,
Stefania